Per il procedimento volto a dichiarare adottabile un minore è sempre necessaria la partecipazione di una figura di tutela dello stesso, pena la nullità del giudizio. Cass 14 marzo 2018 n. 6384.
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
La cassazione precisa che il procedimento per la dichiarazione di adottottabilità di un minore debba svolgersi sempre alla presenza dello stesso, che ne deve essere parte sin dall'inizio, o tramite un curatore speciale o rappresentante legale, soggetto a cui compete la nomina di un difensore tecnico. Va da sè che se ciò non avviene, il giudizio deve essere annullato "de quo", non avendo potuto il minore esercitare il potere di verifica e di contraddittorio su tutti gli atti processuali che hanno costituito elemento di decisione per il giudice.
autore: Zadnik Francesca
Mercoledì, 17 Aprile 2024
Il dissenso all’adozione da parte del genitore sociale del genitore biologico decaduto ... |
Lunedì, 15 Aprile 2024
La dichiarazione di adottabilità deve essere la soluzione estrema - Cass. Civ., ... |
Giovedì, 21 Marzo 2024
Il rapporto tra la dichiarazione dello stato di adottabilità e l'adozione ... |
Martedì, 19 Marzo 2024
Adozione del minore in assenza di capacità tutelanti di genitori e nonni ... |