Non sussiste vincolo di pregiudizialità fra nullità canonica e scioglimento civile del matrimonio. Cass. 9 marzo 2018 n. 5670
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Il motivo di ricorso per cassazione con il quale si denunzi la violazione del diritto del coniuge, quale cattolico praticante, a sottoporre esclusivamente al tribunale rotale la questione dello scioglimento del suo matrimonio, è inammissibile, atteso che nell'ordinamento giuridico italiano non sussiste alcun diritto di tal fatta, né un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio di nullità del matrimonio concordatario e quello avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili dello stesso, trattandosi di procedimenti autonomi, sfocianti in decisioni di natura diversa ed aventi finalità e presupposti distinti
autore: Fossati Cesare
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