Il danno da perdita di congiunto non può essere diminuito dall'essere il danneggiato persona straniera e non convivente – Cass. 19 febbraio 2018 n° 3767
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La moglie ed i figli di una persona deceduta a seguito di sinistro mortale si vedevano riconoscere un risarcimento del danno diminuito del 30% in ragione del fatto di vivere in un paese con minor reddito (Romania) ed inoltre la domanda proposta dalla madre ed i fratelli veniva rigettata in quanto gli stessi non erano conviventi. La Corte di Cassazione censura con dovizia di argomentazioni le statuizioni di cui sopra, affermando che in caso di illecito aquiliano non rileva il luogo ove il danneggiato presumibilmente spenderà il pretium doloris, ma deve aversi considerazione esclusivamente al luogo ove era residente la vittima, Inoltre stabilisce che non può essere affermata la mancanza di un rapporto affettivo solo sulla base di una mera non convivenza o lontananza, dato che il rapporto affettivo in ambito familiare è presunto e spetta a chi sostiene il contrario darne rigorosa prova.
autore: Fossati Cesare
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