L'adottabilità del minore può essere dichiarata solo quando sono stati esperiti tutti i tentativi possibili con i servizi pubblici – Cass. 27 marzo 2018 n° 7559
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
La presente sentenza, emessa poco più di un mese dopo la n° 3915 del 16 febbraio 2018, conferma l'orientamento della Suprema Corte in materia di dichiarazione di adottabilità. In un contesto familiare estremamente degradato, veniva richiesto e successivamente pronunciato lo stato di adottabilità di un minore sulla base delle relazioni dei servizi. Quello che emergeva dai fatti di causa era però un'attività ricognitiva e di controllo da parte dei servizi pubblici, i quali in realtà apparivano più che altro come sorveglianti della condotta della madre e non come soggetti propositivi di un concreto aiuto. La Corte di Cassazione conferma una volta ancora come per giungere all'extrema ratio della dichiarazione di adottabilità di un minore sia necessario che venga dimostrato un tentativo concreto e costante di supporto al genitore in difficoltà, tale da poter concludere che l'adottabilità sia l'unico residuo possibile strumento di tutela del minore.
autore: Fossati Cesare
Giovedì, 21 Marzo 2024
Il rapporto tra la dichiarazione dello stato di adottabilità e l'adozione ... |
Martedì, 19 Marzo 2024
Adozione del minore in assenza di capacità tutelanti di genitori e nonni ... |
Mercoledì, 13 Marzo 2024
Adozione. In cosa deve consistere l’accertamento dello stato di adottabilità di un ... |
Sabato, 2 Marzo 2024
No all’annotazione delle due madri nell’atto di nascita del minore concepito mediante ... |