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I parenti devono avere rapporti significativi già instaurati per essere figure di riferimento atte a scongiurare l'adozione. Cass. 11 aprile 2018 n. 9021

Martedì, 24 Aprile 2018
Giurisprudenza | Adozione | Legittimità | Merito
Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza 17 gennaio – 11 aprile 2018, n. 9021 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Persistenti condizioni di abbandono morale e materiale. Incapacità della madre di sottrarsi alla relazione con il marito caratterizzata da violenza. Stato di adottabilità.
Nel giudizio di appello i nonni materni avevano svolto intervento, dichiarato tuttavia inammissibile dal giudice di secondo grado.
Ricorrevano in cassazione i genitori, lamentando l'esclusione dei nonni materni dalle figure parentali alle quali affidare le minori.
Per i ricorrenti la significatività del rapporto deve essere intesa in senso potenziale e non può essere esclusa dall'estraneità linguistica e culturale.
Per la Corte la mancanza di rapporti significativi pregressi deve essere incolpevole e si verifica quando il minore sia stato allontanato subito dopo la nascita e la richiesta dei parenti sia stata ragionevolmente tempestiva.
Non così nel caso di specie: i nonni non avevano sviluppato alcun rapporto significativo per loro stessa volontà.

autore: Fossati Cesare