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Risposte differenziate alle domande accessorie alla separazione: addebito, mantenimento, assegnazione casa, risarcimento. Tribunale di Roma, 25 gennaio 2018

Giovedì, 10 Maggio 2018
Giurisprudenza | Separazione dei coniugi | Merito
Tribunale Roma, Sezione 1 civile Sentenza 25 gennaio 2018, n. 1469 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Giudizio di separazione personale. Domanda di addebito.
Relazione extraconiugale intrattenuta per 24 anni e a seguito della quale è nato un figlio, riconosciuto dal coniuge infedele.
Due dei parenti della coppia erano a conoscenza di tale relazione.
La relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 cod. civ. quando, in considerazione degli aspetti esteriori e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge.
Contributo al mantenimento della prole.
Il figlio trentaduenne ha dichiarato di aver lavorato come impiegato sino a 5 anni prima.
La figlia venticinquenne non ha aderito a proposte di lavoro anche a tempo indeterminato.
Entrambi i figli hanno da tempo completato gli studi e sono stati posti in condizione di reperire autonoma attività lavorativa. La domanda va pertanto rigettata.
Assegnazione della casa. In assenza di figli minori o maggiori ma economicamente non autonomi, non può disporsi alcunché in ordine alla casa a favore del coniuge più debole, la norma essendo diretta a tutelare solo la prole.
La convivenza della madre con i figli che hanno autonoma capacità di lavoro non è elemento sufficiente a fondare l'accoglimento della domanda potendo i figli, perfettamente abili al lavoro, provvedere autonomamente alle proprie necessità.
Domanda di assegno di mantenimento al coniuge.
L'istante risulta titolare di quote di una società, di fatto gestita dal marito, avendo ella sempre svolto attività di casalinga.
L'agiato tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio non appare compatibile con il reddito dichiarato, percepito dal resistente.
E' emersa una rilevante sperequazione reddituale e patrimoniale tra le parti che fa ritenere che la moglie, casalinga per l'intero corso della lunga vita matrimoniale, non possa allo - stato mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio come fisiologicamente ridotto all'esito della separazione e alla conseguente duplicazione dei costi.
Spetta pertanto un assegno di mantenimento pari a euro 1100.
Le domande formulate dalla ricorrente di condanna del resistente a restituire importi derivanti dalla gestione delle società e di risarcimento del danno per violazione degli obblighi coniugali, devono essere dichiarate inammissibili. 
Secondo consolidata giurisprudenza infatti l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto laddove espressamente previsto da specifiche disposizioni normative.

autore: Fossati Cesare