La condotta aggressiva dell'uomo va comunque punita, anche se
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Per valutare l'addebitabilità della separazione ad uno dei due coniugi si deve far riferimento alla censurabile condotta violenta dell'uomo, pur non considerando come irrilevanti i comportamenti della donna, determinanti una grande conflittualità fra le parti. La Corte valuta come sia stata correttamente inquadrata la situazione dalla Corte territoriale, e respinge il ricorso dell'uomo condannandolo alle spese. La corte del merito ha dato atto sia che la conflittualità fra i coniugi era risalente nel tempo, sia che la condotta della moglie contribuiva ad esasperare la loro relazione, ma, nell'operare proprio quel giudizio di comparazione che si assume omesso, ha ciò nonostante ritenuto, correttamente, che la causa determinante dell'intollerabilità della convivenza fosse costituita dai comportamenti reattivi del marito, che sfociavano in azioni violente e lesive dell'incolumità fisica della signora.
autore: Zadnik Francesca
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