inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

La richiesta post mortem di trascrizione di matrimonio concordatario può essere accolta qualora si dimostri la volontà o la mancata opposizione del de cuius in tal senso – Cass. 12 marzo 2018 n°5894

Venerdì, 25 Maggio 2018
Giurisprudenza | Matrimonio | Legittimità
Cass. 12 marzo 2018 n° 5894 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La vicenda in oggetto si incentra su una richiesta di trascrizione di matrimonio concordatario presso gli uffici di stato civile successiva ai cinque giorni dalla celebrazione e successiva al decesso dell'altro coniuge. Oggetto del contendere erano, fra gli altri motivi, anche una possibile nullità del matrimonio per incapacità di uno dei nubendi e, poiché la trascrizione era avvenuta su decreto di Tribunale dopo il rifiuto dell'ufficiale di stato civile, anche la nullità e/o l'annullamento di tale decreto. La questione relativa alla nullità del matrimonio non viene coltivata sino al giudizio di legittimità mentre gli aspetti relativi alle vicende della trascrizione tardiva vengono esaminati dalla Suprema Corte, la quale, con una sentenza molto ben argomentata, esclude nella fattispecie la nullità ed esclude l'annullamento in quanto tardivamente proposto. La causa viene però rinviata al giudice di merito secondo seguente principio di diritto in base al quale, nell'ipotesi di trascrizione del matrimonio canonico, eseguita dall'ufficiale di stato civile su ordine del tribunale, adito con ricorso di un solo nubendo in sede di procedimento camerale il soggetto che si ritenga leso da tale trascrizione puo' agire con l'azione ordinaria di cognizione di cui alla L. n. 847 del 1929, articolo 16, volta all'accertamento della nullita' della trascrizione stessa, allorche' assuma che questa sia avvenuta in mancanza del consenso integro espresso o tacito - dell'altro coniuge, da accertare con riguardo al momento in cui fu formulata la richiesta la trascrizione all'ufficiale di stato civile, in origine disattesa. In sostanza, in circostanze analoghe, il giudice di merito deve accertare post mortem se tale consenso, presumibilmente sarebbe stato concesso o meno.

autore: Fossati Cesare