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Il percepimento dell'una tantum in sede di divorzio legittima comunque il diritto alla pensione di reversibilità – Corte dei Conti Umbria 21 febbraio 2018 n° 5

Mercoledì, 6 Giugno 2018
Giurisprudenza | Successioni
Corte del Conti Umbria 21 febbraio 2018 n°5 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La controversia in oggetto nasce dall'impugnazione di un provvedimento di rigetto da parte di INPS relativamente alla richiesta dell'ex moglie di fruire della pensione di reversibilità dell'ex coniuge defunto.

La signora in sede di divorzio aveva percepito la liquidazione dell'assegno divorzile in un'unica soluzione ed era stata costituita titolare di diritto di usufrutto su un immobile.

L'INPS fonda le sue difese sulla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, formatasi in epoca risalente, che subordina la nascita del diritto alla pensione di riversibilità al riconoscimento giudiziale della spettanza dell'assegno divorzile, escludendolo in caso di corresponsione dello stesso una tantum.

La Corte dei Conti, ribadendo la sua competenza trattandosi di materia pensionistica, fa un lungo ed interessante excursus sui presupposti dell'assegno divorzile e della concessione della pensione di reversibilità, dando atto anche dei numerosi contrasti giurisprudenziali intervenuti. Conclude infine per l'accoglimento del ricorso del'ex moglie, affermando che Il versamento una tantum non può dunque escludere la spettanza della pensione di reversibilità per carenza di titolarità dell'assegno divorzile, atteso che, al contrario, esso, costituendo atto di adempimento di un obbligo ex lege, ne assevera inequivocamente l'esistenza. La prestazione che effettua il coniuge in favore dell'altro non è liberale, né gratuita, ma posta in essere a titolo oneroso, in quanto finalizzata al soddisfacimento una tantum dell'obbligo legale di corrispondere e versare l'assegno divorzile (art. 5, comma 8, legge 898/1970). La prestazione effettuata dall'ex coniuge all'altro, quindi, ha una propria funzione economicoindividuale che rinviene il titolo giuridico non solo nell'accordo negoziale a monte (la domanda congiunta di scioglimento degli effetti civili del matrimonio) ma anche nel titolo giudiziale a valle (la sentenza giudiziale) che recepisca la volontà concorde delle parti. La sola differenza esistente tra la corresponsione periodica e quella una tantum è che quest'ultima non può essere imposta d'ufficio dal Giudice civile dovendo essere il frutto dell'esercizio della libera autonomia privata bilaterale di entrambi gli ex coniugi

autore: Fossati Cesare