Il criterio del tenore di vita presiede al riconoscimento economico in favore del figlio maggiorenne. Tribunale di Novara 29 maggio 2018
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La figlia maggiorenne conveniva in giudizio la madre, chiedendo il riconoscimento a suo favore di un contributo al mantenimento.Il padre già provvedeva al versamento diretto alla figlia di un assegno pari a euro 1500 mensili, secondo quanto previsto nella sentenza di divorzio.
Si costituiva la madre rilevando che in forza degli accordi intervenuti fra i genitori l'ex marito aveva versato a titolo di contributo per il mantenimento della figlia l'importo anticipato e omnicomprensivo di euro 90000 e che allorché la figlia decise di allontanarsi dalla casa materna ella le corrispose quanto già versatole dal padre.Il Giudice formulava un'ipotesi conciliativa, non accettata dalla ricorrente.Nulla quaestio sull'an del contributo, resta il nodo del quantum.L'art. 337-ter c.c. dispone un principio di proporzionalità: occorre tener conto delle esigenze del figlio, delle risorse dei genitori e del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con i genitori.Il collegio ritiene congruo un assegno di euro 900.Dall'istruttoria era emerso che la resistente era titolare di plurime unità immobiliari, disponeva di un consistente patrimonio mobiliare ed effettuava con regolarità operazioni di borsa.Spese compensate anche per sopire l'accesa conflittualità fra le parti.
Si costituiva la madre rilevando che in forza degli accordi intervenuti fra i genitori l'ex marito aveva versato a titolo di contributo per il mantenimento della figlia l'importo anticipato e omnicomprensivo di euro 90000 e che allorché la figlia decise di allontanarsi dalla casa materna ella le corrispose quanto già versatole dal padre.
Il Giudice formulava un'ipotesi conciliativa, non accettata dalla ricorrente.
Nulla quaestio sull'an del contributo, resta il nodo del quantum.
L'art. 337-ter c.c. dispone un principio di proporzionalità: occorre tener conto delle esigenze del figlio, delle risorse dei genitori e del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con i genitori.
Il collegio ritiene congruo un assegno di euro 900.
Dall'istruttoria era emerso che la resistente era titolare di plurime unità immobiliari, disponeva di un consistente patrimonio mobiliare ed effettuava con regolarità operazioni di borsa.
Spese compensate anche per sopire l'accesa conflittualità fra le parti.
autore: Fossati Cesare
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