In un procedimento di separazione non sono reclamabili in Corte d'Appello le ordinanze del giudice istruttore che modificano i provvedimenti presidenziali - Cass. 10 maggio 2018, n. 11279
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Un giudice istruttore, nell'ambito del procedimento di separazione dei coniugi, revocava l'ordinanza presidenziale rispetto al contributo di mantenimento posto a carico del marito. La moglie proponeva reclamo avverso suddetta ordinanza dinanzi alla Corte d'appello, la quale rigettava la doglianza rilevando che avverso le ordinanze del giudice istruttore è ammesso unicamente il reclamo al Tribunale in composizione collegiale ex art. 669 terdecies c.p.c., comma 2, oppure la richiesta di revoca o modifica da proporsi allo stesso giudice istruttore.
Ricorre in Cassazione la moglie, sostenendo non si trattasse di un'impugnazione di un'ordinanza del giudice istruttore, ma di un reclamo proposto alla Corte d'appello ex art. 739 c.p.c., nell'ambito del procedimento ex art. 710 c.p.c., instaurato per la modifica delle condizioni della separazione, come si evinceva anche dall'epigrafe del ricorso stesso.
Rigetta il ricorso anche la Suprema Corte affermando che ai sensi dell'art. 709 c.p.c., i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l'ordinanza di cui dell'art. 708, comma 3, possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore e che nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi, i provvedimenti adottati dal giudice istruttore, ex art. 709 c.p.c., u.c., di modifica o di revoca di quelli presidenziali, non sono reclamabili poiché è garantita l'effettività della tutela delle posizioni soggettive mediante la modificabilità e la revisione, a richiesta di parte, dell'assetto delle condizioni separative e divorzili, anche all'esito di una decisione definitiva, piuttosto che dalla moltiplicazione di momenti di riesame e controllo da parte di altro organo giurisdizionale nello svolgimento del giudizio a cognizione piena.
autore: Fossati Cesare
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