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La domanda di restituzione di somme prelevante da un conto prima del decesso non costituisce azione di petizione di eredità e quindi non si applica l'art 22 cpc ai fini della competenza – Cass. 9 aprile 2018 n° 8611

Giovedì, 2 August 2018
Giurisprudenza | Competenza | Legittimità | Merito
Cass. Civ. 9 aprile 2018 n°8611 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La controversia nasce da una domanda di restituzione di somme formulata da un erede nei confronti di soggetti che avevano prelevato somme prima del decesso della de cuius. La causa veniva instaurata proponendo domanda nel foro competente per la richiesta di risarcimento danni, i convenuti eccepivano che, trattandosi di causa di petizione ereditaria, il foro avrebbe dovuto essere determinato ex art. 22 cpc e che quindi il Tribunale adito era incompetente. Il Tribunale accoglie l'eccezione e gli eredi propongono regolamento di competenza davanti alla Suprema Corte. La Cassazione corregge il giudice di I grado e stabilisce che ciò che l'erede può reclamare con l'hereditatis petitio sono i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario. Ne consegue che l'azione non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che l'ereditando abbia, prima della sua morte, rimesso a mezzo assegni bancari, senza una apparente causa giustificativa. E' confermata pertanto la competenza del Tribunale originariamente adito.

autore: Fossati Cesare