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Nonostante il rito camerale ai figli nati fuori del matrimonio si applicano gli stessi principi, stante l'affermata equiparazione. Cass. 31 luglio 2018 n. 20204

Giovedì, 2 August 2018
Giurisprudenza | Filiazione | Legittimità | Merito
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 6 marzo – 31 luglio 2018, n. 20204 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La tutela attribuita ai figli nati fuori del matrimonio è equiparata a quelli dei figli nati nel matrimonio.
I procedimenti ex art. 317-bis c.c. prevedono l'applicazione di principi analoghi a quelli adottati per i figli nati nel matrimonio, stante l'equiparazione operata dalla legge 54/2006.
Il giudice di primo grado aveva stabilito la residenza del figlio presso il padre, il mantenimento diretto ed un regime di frequentazione con la madre. Su appello della madre la Corte aveva ampliato il regime di frequentazione.
Ricorreva in Cassazione la madre. Il padre eccepiva l'inammissibilità del ricorso ordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 739 c.p.c., avverso un provvedimento adottato esclusivamente nell'interesse del minore e non per dirimere un contrasto fra contrapposti diritti soggettivi.
I procedimenti ex art. 317 bis c.c. hanno assunto autonomia procedimentale rispetto ai giudizi ex artt. 330, 333 e 336 c.c., nulla ostando il rito camerale. I decreti emessi dalla Corte d'appello avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 317 bis c.c. relativi ai figli nati fuori dal matrimonio sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

autore: Fossati Cesare