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E' nullo il testamento olografo fatto sottoscrivere sotto condizione di circonvenzione di incapace e gli acquisti dall'erede apparente trascritti non sono tutelati qualora successivi alla accettazione dell'eredità.

Venerdì, 7 Settembre 2018
Giurisprudenza | Successioni | Merito
Tribunale di Ferrara – Sezione civile – Sentenza 20 marzo 2018 n. 191 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il Tribunale accoglie le richieste di eredi della de cuius che hanno impugnato il testamento olografo dell'anziana zia con il quale la stessa dismise morendo i suoi averi ad un uomo conosciuto nell'ultima parte della sua vita, che ne approfittò per arricchire il proprio patrimonio carpendo la fiducia anche della di lei anziana sorella. Il testamento viene quindi dichiarato nullo e viene accolta anche richiesta degli attori di non tutelare l'acquisto del terzo dall'erede apparente. L'alienazione in oggetto,infatti , non ha effetto in pregiudizio agli eredi legittimi ed il bene deve considerarsi come mai uscito dall'asse ereditario loro devoluto per l'applicazione dell'art. 534 c.c. secondo il quale "la prevalenza dell'acquirente di buona fede anche sull'erede vero non si applica ai beni immobili, se l'acquisto dall'erede apparente non è stato trascritto prima della trascrizione dell'acquisto da parte dell'erede vero.", come avvenuto in questo caso specifico.

autore: Zadnik Francesca