Per individuazione dell'erede legittimario si fa riferimento alla legge del momento dell'apertura della successione e non a quella del momento della nascita del presunto erede. Cass. del 25 settembre 2018 n.
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Secondo la Corte non si applicano che le norme vigenti al momento dell'apertura della successione in caso di determinazione di filiazione naturale. Le regole vigenti al momento della nascita non possono e non devono essere ritenute rilevanti per l'individuazione dell'asse ereditario. Se condo la Corte infatti, appaiono, piuttosto," in contrasto con l'ordine pubblico quelle leggi straniere che pongano limiti o non ammettano l'accertamento della filiazione al di fuori del matrimonio, come in relazione a quegli ordinamenti che conoscono unicamente l'istituto della filiazione legittima, affermandosi in tal caso che, ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 16, comma 2, l'accertamento della filiazione naturale dovrebbe avvenire secondo la legge italiana "
autore: Zadnik Francesca
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