Il cognome comune scelto in sede di unione civile non ha valenza anagrafica. Corte Costituzionale 22 novembre 2018 n. 212
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Questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, lett. c), n. 2), e 8 d.lgs. n. 5/2017 che prevedono che le schede anagrafiche delle parti dell'unione civile siano intestate al cognome precedente, poiché secondo il giudice rimettente la parte dell'unione civile verrebbe privata, d'ufficio e senza contraddittorio, del cognome comune legittimamente acquisito e utilizzato, così determinando la lesione dei diritti al nome, all'identità e alla dignità personale.Per la Consulta non sussiste la denunciata lesione e la scelta legislativa è conforme ai principi costituzionali.Diversamente opinando l'aggiornamento della scheda anagrafica «avrebbe comportato che qualsiasi successiva certificazione anagrafica sarebbe stata rilasciata con il solo cognome modificato, con la conseguente necessità di aggiornare non solo i documenti di identità, ma anche i dati fiscali, lavorativi, sanitari e previdenziali.
autore: Fossati Cesare
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