L'impatto dei genitori nella vita dei figli prescinde dalla divisione matematica dei tempi di frequentazione. Cass. del 10 dicembre 2018 n. 31902.
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Secondo la Corte, nell'ambito di un giudizio fra i genitori fra i quali il livello di conflittualità è così alto che è stato necessario provvedere ex art 333 c.c. per l'affidamento ai servizi sociali dei minori date le loro problematiche comportamentali derivanti dall'aspra tensione familiare, la contestazione della mancata garanzia di bigenitorialità non è rilevante nei termini in cui è posta. La bigenitorialità è garantita nel momento in cui si valorizza il tipo di rapporto sussistente fra genitori e figli e non si sostanzia meramente nella suddivizione aritmetica dei tempi di permanenza dei figli presso l'uno o l'altro genitore. Va tenuto conto, secondo l'orientamento della Suprema Corte, della capacità dei ciascun genitore di essere parte della vita del figlio e della modalità di gestione della nuova famiglia disgregata mirante al raggiugimento dell'equilibrio dei rapporti fra genitori e figli.
autore: Zadnik Francesca
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