Concessi i benefici della legge 104/1992 al figlio non convivente del genitore anziano e bisognoso di assistenza. Corte Costituzionale, sent. del 7 dicembre 2018 n. 232.
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Sollevata e ritenuta fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), «nella parte in cui richiede, ai fini dell'ottenimento del congedo, la preesistente convivenza dei figli con il soggetto da assistere». La circostanza specifica che il soggetto che presta assistenza al genitore malato non conviva con esso non è elemento necessario e sufficiente per escluderlo dai benefici previsti dalla legge 104 del 1992 in materia di misure di sostegno alla disabilità ed alla malattia cronica. Detta previsione in questo senso viola non solo l'art 2 della costituzione in ambito di doveri di solidarietà sociale ma anche l'art 3 in materia di uguaglianza formale e sostanziale fra tutti i consociati. Le previsioni di congedo dal lavoro per assistere il genitore malato determinate dalla l. 104 vanno quindi applicate anche al figlio non convivente.
autore: Zadnik Francesca
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