Per i trasferimenti immobiliari in sede di negoziazione assistita occorre l'autentica notarile del verbale di accordo. Tribunale di Venezia, 21 novembre 2017
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La certificazione di autenticità delle sottoscrizioni dei coniugi resa dai rispettivi avvocati è funzionale alla trascrizione dello stesso nell'archivio dello Stato civile e all'annotazione a margine dell'atto di nascita e dell'atto di matrimonio, non invece alla trascrizione dell'accordo nei registri immobiliari.
L'equiparazione tra l'accordo di negoziazione assistita e i provvedimenti giurisdizionali di separazione e divorzio prevista dall'art. 6, comma 3, primo periodo, del d.l. n. 132/2014 riguarda solamente i contenuti tipici dei provvedimenti citati; non riguarda, pertanto, quelle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico, che certamente le parti possono prevedere a latere e inserire nei verbali d'udienza.
Ove i coniugi, dunque, intendano aggiungere delle pattuizioni atipiche, sarà necessario rispettare le forme stabilite per tali negozi dalla normativa civilistica, sia ad substantiam, sia ai fini della trascrizione.
Di conseguenza, non potrà che applicarsi quanto previsto dall'art. 5 del d.l. n. 132/2014 .
autore: Fossati Cesare
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