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L'apposizione da parte di terzi di data al testamento olografo lo rende nullo e non annullabile. Cass. 29 ottobre 2018, n. 27414

Venerdì, 15 Febbraio 2019
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità | Merito
Cass. 29 ottobre 2018, n. 27414 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La sentenza in oggetto concerneva l'impugnazione di un testamento per il quale nella fase di merito la ctu aveva certificato l'autografia del testatore, salvo la data che risultava apposta da mano terza. La Corte d'Appello aveva concluso che il testamento fosse nullo in quanto risultava mancante uno dei requisiti di cui all'art. 602 c.c. e che dunque non fosse annullabile ai sensi per gli effetti dell'art. 606 c. 2 c.c.
Le doglianze del ricorrente volte a censurare tale interpretazione della Corte territoriale vengo però disattese. L'omessa o l'incompleta indicazione della data comportano l'annullabilità del testamento olografo, la quale può essere fatta valere nel termine di cinque anni dalla data in cui le disposizioni testamentarie hanno avuto esecuzione da chiunque vi ha interesse. Se però la data del testamento olografo non sia stata omessa, e risulti piuttosto, come nel caso in esame, apposta per intervento di un terzo durante la redazione di esso, il testamento è non annullabile, ma nullo per difetto di complessiva autografia, la quale va esclusa ogni qual volta un terzo abbia scritto una sola parola durante la confezione del negozio mortis causa, senza che neppure assuma rilievo, peraltro, l'importanza sostanziale della parte eterografa ai fini della nullità dell'intero testamento in forza del principio "utile per inutile non vitiatur"; la validità del testamento olografo esige, infatti, l'autografia non solo della sottoscrizione, ma anche della data e del testo del documento, e, pertanto, deve essere esclusa quando tale data o testo risultino in tutto od in parte opera pure di altra persona.

autore: Fossati Cesare