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A prescindere dalla PAS vanno indagati i comportamenti. Cass. Civ. Sez. I, 28 febbraio 2022 n. 6538

Corte di Cass. Sez. I, Est. Terrusi, Ordinanza 28.02.2022 n.6538 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Cass. 28.02.22 n.6538 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ove un genitore denunci comportamenti dell’altro genitore di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale, ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità dei fatti dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia e a motivare adeguatamente, a prescindere dalla validità scientifica o meno della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla  crescita serena.

L’affermazione della Corte d’Appello secondo la quale la situazione andava indagata e non classificata non esime il Giudice dall’adoperarsi in questo senso, essendo suo dovere esaminare tutti gli elementi di prova emersi, sia nell’ambito della CTU sia al di fuori di essa.

 

 

Alienazione genitoriale – scientificità – onere di indagine dell’AG

 

Rif. Leg.: art. 337-ter c.c.

 

 

Precedenti conformi: Cass. 13217/2021Cass., 8 aprile 2016 n. 6919

 

autore: Fossati Cesare