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L'impugnazione del rendiconto è soggetta alla giurisdizione contenziosa. Cass. VI sez., Ord. 8 febbraio 2022 n. 4029

Il rendiconto finale della tutela o dell’amministrazione di sostegno, data l’importanza che riveste, in quanto atto conclusivo dell’amministrazione di beni altrui, va approvato dal giudice, a differenza del rendiconto annuale che il giudice tutelare si limita a vistare. In seguito può eventualmente aprirsi un giudizio ordinario a cognizione piena affidato alle regole ordinarie destinato a svolgersi dinnanzi al Tribunale.

Diversa e inconferente questione è quella che affida alla competenza della Corte d’Appello il reclamo avverso il decreto del giudice tutelare.  (CF)

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Amministrazione di sostegno – rendiconto finale – reclamo - competenza

Rif. Leg.: artt. 380, 386, 411 c.c.

Cass, Sez. VI, Ord. 8.02.2022 n. 4029 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
Cass. 8.02.22 n. 4029 massima per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il provvedimento con il quale il giudice tutelare approva o meno il rendiconto finale della tutela è soggetto a ordinario giudizio di cognizione dinnanzi al tribunale.

Diversa la competenza sul reclamo avverso il decreto emesso dal giudice tutelare, che spetta alla Corte d’Appello quale che sia il suo contenuto, decisorio o gestorio (v. Cass. SS.UU. 30 luglio 2021 n. 21985).

Ai fini della ricorribilità in Cassazione occorre la verifica del carattere decisorio del provvedimento in questione.

autore: Fossati Cesare