L'impugnazione del rendiconto è soggetta alla giurisdizione contenziosa. Cass. VI sez., Ord. 8 febbraio 2022 n. 4029
Il rendiconto finale della tutela o dell’amministrazione di sostegno, data l’importanza che riveste, in quanto atto conclusivo dell’amministrazione di beni altrui, va approvato dal giudice, a differenza del rendiconto annuale che il giudice tutelare si limita a vistare. In seguito può eventualmente aprirsi un giudizio ordinario a cognizione piena affidato alle regole ordinarie destinato a svolgersi dinnanzi al Tribunale.
Diversa e inconferente questione è quella che affida alla competenza della Corte d’Appello il reclamo avverso il decreto del giudice tutelare. (CF)
***
Amministrazione di sostegno – rendiconto finale – reclamo - competenza
Rif. Leg.: artt. 380, 386, 411 c.c.
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi |
Il provvedimento con il quale il giudice tutelare approva o meno il rendiconto finale della tutela è soggetto a ordinario giudizio di cognizione dinnanzi al tribunale.
Diversa la competenza sul reclamo avverso il decreto emesso dal giudice tutelare, che spetta alla Corte d’Appello quale che sia il suo contenuto, decisorio o gestorio (v. Cass. SS.UU. 30 luglio 2021 n. 21985).
Ai fini della ricorribilità in Cassazione occorre la verifica del carattere decisorio del provvedimento in questione.
autore: Fossati Cesare
Martedì, 16 Aprile 2024
In difetto di autorizzazione all’azione dell’Amministratore di Sostegno va disposta l’integrazione del ... |
Venerdì, 12 Aprile 2024
Il compenso dell'amministratore di sostegno è rimesso alla discrezionalità del G.T. - ... |
Venerdì, 29 Marzo 2024
Autorizzazione del Notaio alla vendita di immobile di provenienza ereditaria senza parere ... |
Martedì, 26 Marzo 2024
Il diniego della cittadinanza per matrimonio rientra nella giurisdizione del G.O. - ... |