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Il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della non tempestiva diagnosi della sindrome di Down - Cass. Civ., Sez. III, Ord., 27 giugno 2023, n. 18327

Cass. Civ., Sez. III, Ord., 27 giugno 2023, n. 18327; Pres. Travaglino, Rel. Cons. Rubino per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La valutazione della potenziale grave pericolosità, come condizione legittimante l'interruzione di gravidanza e presupposto per il sorgere del diritto al risarcimento del danno, deve essere eseguita con valutazione prognostica ex ante perchè è mirata sulla gravità del pericolo cui è esposta la madre a causa dell'inaspettata notizia della infermità dalla quale risulta affetto il feto (sindrome di Down), e non può essere, invece, parametrata, ex post, alla capacità del soggetto di reagire e di affrontare le difficoltà aprendosi all'accoglienza del bambino ormai nato: sostituire la valutazione ex ante con la valutazione ex post equivale a negare il diritto alla legittima interruzione della gravidanza (e, ove ciò sia reso impossibile dalla mancanza di adeguate informazioni, al risarcimento dei danni) in capo ai soggetti che dimostrano maggiore resilienza, maggiore capacità di affrontare le situazioni in cui involontariamente si vengono a trovare, introducendo una disparità di trattamento che non ha fondamento legale. (FF)


Nascita – Nascita indesiderata- Risarcimento del danno – Prova; Rif. Leg. Art. 2729 c.c.

autore: Ferrandi Francesca