inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Riconosciuto anche per il procedimento su istanza congiunta il cumulo di domanda di separazione e divorzio: un’interpretazione estensibile anche alla procedura di negoziazione assistita?

di Germana Bertoli[1]e Cesare Parodi[2]

 

[1] Componente del Comitato Esecutivo dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia

[2] Procuratore aggiunto del gruppo fasce deboli della Procura di Torino

Martedì, 7 Novembre 2023
Dottrina | Separazione consensuale | ADR - Negoziazione | Accordi di separazione e di divorzio Sezione Ondif di Torino
Bertoli-Parodi-cumulo di separazione e divorzio anche in negoziazione? per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Premessa

 

Con la sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023, la Suprema Corte, ritenendo ammissibile il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Treviso, si è pronunciata favorevolmente con riguardo alla possibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio nel procedimento su istanza congiunta di cui all’art. 473-bis.51 c.p.c.

La dottrina si era molto spesa sulla questione, assai controversa a causa di una formulazione letterale della norma che non consentiva un’univoca interpretazione, dando vita a visioni opposte, pur sostenute da dignitose argomentazioni tanto a favore del sì quanto del no.

Oggi che la Corte di Cassazione ci ha fornito la soluzione al tanto dibattuto problema interpretativo, si affaccia quello della possibilità di trasporre la medesima conclusione anche in ambito di negoziazione assistita. Valutazione tanto delicata da dover essere affrontata in una triplice prospettiva: in chiave letterale, logico-sistematica e teleologica, dovendosi verificare non solo se si tratti di soluzione “eccentrica” rispetto all’impostazione generale della cosiddetta Riforma Cartabia, ma anche se non contrasti con il dato normativo formale e se possa offrire una prospettiva di concreta utilità in termini di efficienza.  

Con la riforma introdotta dal D.lgs. 149/2022, il legislatore ha voluto razionalizzare e potenziare il ricorso alle procedure ADR (alternative dispute resolution), con l’evidente fine di “alleggerire” i compiti degli uffici giudiziari, stimolando una modifica del paradigma culturale nella gestione delle liti in generale, realizzando, nelle controversie che coinvolgono le persone, la famiglia e i minori, l’ambizioso quanto necessario obiettivo di delineare una cultura della crisi familiare «non più fondata sul conflitto ma sulla composizione degli interessi, nell’ottica di creare un nuovo assetto di relazioni all’esito della fine della relazione personale (v. Relazione Commissione Luiso).

Non a caso la decisione in oggetto, senza affrontare direttamente il tema, precisa che gli interventi in materia di negoziazione assistita (D.L. 132/2014, convertito con modifiche dalla l. 162/2014) e di «divorzio breve» (l. 55/2015), e, oggi, l’attuale intervento di riforma (D.lgs. 149/ 2022), hanno «via via incrementato il ruolo dell’autonomia dei coniugi nella definizione delle conseguenze economiche della crisi coniugale e, nel costante processo di privatizzazione del regime matrimoniale, già avviato dall’introduzione del divorzio (1970) e dalla separazione per cause oggettive (1975), ha inciso in maniera significativa sulla «caduta» del dogma dell’indisponibilità degli status». Un’osservazione che pare molto più di un semplice “suggerimento” di verificare la percorribilità di nuove strade.


continua

autore: Fossati Cesare