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Quale deve essere la prova, da parte dei congiunti, del danno conseguenza della perdita del parente? - Cass. Civ., Sez. III, Ord., 30 gennaio 2024, n. 2776

Martedì, 6 Febbraio 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Responsabilità | Successioni
Cass. Civ., Sez. III, Ord., 30 gennaio 2024, n. 2776; Pres. Travaglino, Rel. Cons. Cricenti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo.


Responsabilità civile – Risarcimento danni - Diritti della persona – Perdita del rapporto parentale – Onere della prova; Rif. Leg. Artt. 2043, 2059 2727, 2728, 2729, 2697 c.c.

autore: Ferrandi Francesca