Riconoscibile il genitore d’intenzione. Tribunale di Padova, 1° febbraio 2024
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Nel nostro ordinamento lo status di figlio è regolato in base al sistema degli accertamenti che agisce su tre differenti livelli:
1) la nascita, come semplice atto;
2) la dichiarazione tempestiva di tale fatto, effettuata da un soggetto legittimato;
3) l'acquisizione dello status giuridico di ''figlio/figlia di".'' fuori del matrimonio, l'atto di autoresponsabilità è rappresentato dalla dichiarazione di nascita resa all'Ufficiale dello Stato Civile, da cui consegue la costituzione con efficacia erga omnes dello status e l'acquisto della relativa titolarità secondo gli atti di stato civile.
Nel caso di dichiarazione resa avanti all'Ufficiale di Stato civile non si verte in ipotesi di mera contestazione circa la correttezza della annotazione sull'atto di nascita ovvero di errore nella sua formazione, ma nella diversa ipotesi di controversia sullo status, ovverosia di controversia che investe il fatto posto alla base di tale atto.
Riconoscimento della filiazione – genitore d’intenzione – PMA - trascrizione
Rif. Leg. Art. 254 c.c. – l. 40/2004 - art. 30 D.P.R. 398/2000autore: Fossati Cesare
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