inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

La rinuncia all’eredità intervenuta dopo l’accettazione è priva di effetti. Cass., III Sez. Civ., Ord. 16 gennaio 2024, n. 1735

Lunedì, 11 Marzo 2024
Giurisprudenza | Successioni | Legittimità
Cass. Est. Fanticini, Ord. 16.01.24 n.1735 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'atto di accettazione dell'eredità, in applicazione del principio semel heres semper heres, è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto della qualità di erede, la quale permane, non solo qualora l'accettante intenda revocare l'atto di accettazione in precedenza posto in essere, ma anche nell'ipotesi in cui questi compia un successivo atto di rinuncia all'eredità. 

Conforme Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 15663 del 23.07.2020

Rif. Leg. Artt. 481, 524 c.c.; Art. 619 c.p.c.

Termine per accettazione dell'eredità – Rinuncia all'eredità - Impugnazione della rinuncia all’eredità - Pignoramento bene ereditario – Opposizione di terzo

 

Richiamato il principio di unicità del processo di impugnazione e verificata la regolarità del contraddittorio, la Suprema Corte di Cassazione respinge le doglianze dei ricorrenti che ritengono inammissibile la domanda spiegata dal creditore volta all’accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità da parte della debitrice esecutata in quanto in contrasto con la perdita del suo diritto di accettare i lasciti ereditari ex art. 481 c.c., sancito in via definitiva, come giudicato sopravvenuto, da precedente pronuncia di legittimità.

La Corte rileva che, in difetto di un accertamento giudiziale (tantomeno come res iudicata) sulla mancata acquisizione della qualità di erede, la perdita del diritto di accettare l'eredità (al pari della rinuncia espressa alla medesima) deve reputarsi priva di effetti se intervenuta dopo l'acquisto della qualità di erede. Nè sussiste alcuna preclusione alla domanda di accertamento dell'accettazione tacita dell’eredità da parte della debitrice esecutata e, di conseguenza, dell'acquisizione al patrimonio della stessa dei beni oggetto di pignoramento.

Per di più il creditore, in quanto soggetto interessato, non decade dalla facoltà di procedere all'accertamento dell'acquisto mortis causa del cespite pignorato nel momento in cui il bene staggito viene posto in vendita; piuttosto la liquidazione del bene pignorato è preclusa dal mancato accertamento, in base a una serie continua di trascrizioni, della sua titolarità in capo al debitore esecutato (Cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11638 del 26/05/2014).

L’inammissibilità degli ulteriori profili di doglianza comporta il rigetto della impugnazione.

autore: Fossati Cesare