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Separazione e tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale - Tribunale di Mantova, sent. 28 febbraio 2024 n. 184

Si ringrazia l'Avvocata Barbara Lanza del foro di Verona e Coordinatrice Regionale Ondif Veneto per la segnalazione dell'interessante sentenza che qui pubblichiamo.

Martedì, 19 Marzo 2024
Giurisprudenza | Separazione dei coniugi | Mantenimento | Merito Sezione Ondif di Mantova
Tribunale di Mantova, sentenza 28 febbraio 2024 n. 184 – Pres. Bertola, Giud. Rel. Pagliarini per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il coniuge separato ha il diritto di mantenere lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio e, qualora esso non disponga di redditi adeguati per farlo, l'ex coniuge più facoltoso è tenuto a versagli un assegno adeguato.
Redditi adeguati cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, criterio questo determinativo dell'assegno di mantenimento per il coniuge nella separazione personale, ove ne sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimo. 
Il Tribunale, pertanto, dovrà  concentrarsi proprio sul tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato e non solo limitandosi a considerare il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma tenendo conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso.

Nel caso di specie, pur sussistendo una sperequazione reddituale tra i coniugi il richiedente disponeva di redditi tali da far ritenere che potesse mantenere un tenore di vita pressochè analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.

(Massima a cura di Barbara Lanza)

 
 
Separazione - Tenore di vita della famiglia - Assegno di mantenimento – Rif. Leg. art. 151 cod. civ.

autore: Cianciolo Valeria