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Il rapporto tra la dichiarazione dello stato di adottabilità e l'adozione c.d. "mite" - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 19 marzo 2024, n. 7302

Giovedì, 21 Marzo 2024
Giurisprudenza | Legittimità | Adozione
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 19 marzo 2024, n. 7302; Pres. Acierno, Rel. Cons. Meloni per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore, ai sensi degli artt. 8 e ss. L. n. 184 del 1983, e il giudizio volto a disporre un'adozione "mite", ex art. 44, lett. d) della medesima legge, costituiscono due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro, poiché il primo è funzionale alla successiva dichiarazione di adozione "piena" (o legittimante), costitutiva di un rapporto sostitutivo di quello con i genitori biologici, che determina l'inserimento del minore in una nuova famiglia, mentre il secondo crea un vincolo di filiazione giuridica, che non estingue i rapporti del minore con la famiglia di origine, pur attribuendo l'esercizio della responsabilità genitoriale all'adottante. Ne consegue che nell'ambito del processo per l'accertamento dello stato di adottabilità non può essere assunta alcuna decisione che faccia applicazione dell'art. 44 lett. d).



Adozione – Adozione mite - Dichiarazione di adottabilità – Rapporti; Rif. Leg. Artt. 8 e 44 L. n. 184 del 1983

autore: Ferrandi Francesca