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Revisione dell’assegno divorzile. Il giudice può considerare solo fatti successivi alla formazione del giudicato - Cass. Civ., Sez. I, ord. 21 marzo 2024 n. 7650

Martedì, 26 Marzo 2024
Giurisprudenza | Divorzio | Legittimità
Cass. Civ., Sez. I, ord. 21 marzo 2024 n. 7650 - Pres. Valitutti, Cons. Rel. Russo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

I mutamenti giurisprudenziali, segnatamente quelli in tema di assegno di divorzio, non costituiscono una ragione che di per sé giustifica la revisione delle condizioni di divorzio; occorre infatti che sussistano "giustificati motivi" e cioè circostanze sopravvenute e idonee ad alterare significativamente l'assetto economico patrimoniale dato dalle condizioni di divorzio sulle quali si è formato il giudicato.
Questi principi valgono nel caso di specie, ove le condizioni di divorzio derivano da un accordo delle parti recepito nella sentenza emessa a seguito di ricorso congiunto; vale a dire che liberamente le parti a suo tempo hanno ritenuto sussistenti i presupposti per la spettanza dell'assegno divorzile.
Sulle statuizioni della sentenza di divorzio si forma il giudicato, sia pure rebus sic stantibus, per cui il giudice, in sede di procedimento avente a oggetto la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato.


Assegno divorzile – Modifica - Circostanze sopravvenute al giudicato - Rif. Leg. artt. 115 e 116 c.p.c.; artt. 5 e 9 della Legge 1 dicembre 1970 n. 898

 

autore: Cianciolo Valeria