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Adescamento di minorenni. Quali sono le lusinghe idonee a carpire la fiducia del minore? - Cass. Pen., Sez. III, Sent., 26 marzo 2024, n. 12344

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 26 marzo 2024, n. 12344; Pres. Sarno, Rel. Cons. Di Stasi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'atto rilevante ex art. 609-undecies c.p. deve essere volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce, non essendo necessario che l'adescamento vada a buon fine. Inoltre, costituisce "lusinga" idonea a "carpire la fiducia del minore" qualsiasi allettamento, fatto di frasi adulatorie, parole amiche, promesse o finte attenzioni con cui l'agente cerchi di attrarre la persona offesa al proprio volere, onde indurla a commettere uno dei reati indicati dall'art. 609-undecies c.p.


Violenza sessuale – Il concetto di lusinga - Adescamento di minorenni – Minori; Rif. Leg. Art. 609-undecies c.p.

autore: Ferrandi Francesca