Domanda di divorzio esperibile anche in corso di causa di separazione trasformata in consensuale. Tribunale di Verona, 3 aprile 2024, Rel. Dott. Massimo Vaccari
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Nonostante non sia espressamente contemplato dal D.Lgs. n. 149/2022, in base al complessivo assetto normativo può riconoscersi alle parti che nel corso del procedimento contenzioso si determinino alla conciliazione, spontaneamente o su impulso del giudice, di ampliare l’ambito dell’accordo oltre i limiti delle originarie domande e quindi anche alle questioni inerenti allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Rif. Leg. Artt. 473-bis.40, 473-bis.49, 473-bis.51 c.p.c.
Cumulo di domande di separazione e scioglimento del matrimonio – Procedimento a domanda congiunta
Nella fattispecie, il Tribunale di Verona, di fronte alla richiesta delle parti di addivenire ad una soluzione consensuale anche ai fini dello scioglimento del matrimonio, rileva che non è di ostacolo ad una simile soluzione il disposto dell’art. 473-bis.49, primo comma, c.p.c. che consente, nei procedimenti contenziosi, il cumulo delle domande di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio solamente negli atti introduttivi del giudizio, in quanto tale previsione si riferisce ai procedimenti che nascono contenziosi e che restano tali fino alla loro definizione.
D’altro canto, neppure la formula dell’art. 473-bis.51, primo comma, c.p.c., che prevede che la domanda congiunta vada proposta con “ricorso”, osta a tale soluzione, ben potendo essere il termine “ricorso” inteso come sinonimo di “istanza”.
Diversamente si dovrebbe giungere alla conclusione che la domanda congiunta di divorzio formulata in corso di causa sia inammissibile, e ciò in contrasto con la finalità di risparmio di energie processuali, che, anche secondo la Corte di Cassazione (sentenza n.11906/2023), consente di realizzare la proposizione cumulativa delle domande di separazione e divorzio.
Pur essendo non definitiva, la sentenza de qua pronuncia anche sulle spese, compensandole in ragione del raggiungimento dell’accordo separativo e rimandando alla successiva fase dello scioglimento del matrimonio la regolamentazione delle eventuali relative spese processuali.
autore: Fossati Cesare
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