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Va confermato l’affido ai Servizi, pur temporalmente limitato e con compiti dettagliati. Corte d’Appello di Milano, Decreto del 22 aprile 2024, Cons. Rel. Dott.ssa Alessandra Arceri

Sabato, 27 Aprile 2024
Giurisprudenza | Responsabilità genitoriale | Minori | Affidamento dei figli | Merito Sezione Ondif di Milano
Corte d'Appello di Milano, Est. Arceri, decreto 22.04.24 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L’affidamento a terzi è un provvedimento rebus sic stantibus provvisorio e finalizzato a consentire nelle more il recupero della capacità genitoriale di una o entrambe le parti, con lo scopo – salvo che emergano condotte di più rilevante gravità dei genitori, tali da legittimare una richiesta di più intensa compressione della responsabilità genitoriale, ove non anche di decadenza - di fornire alle parti gli strumenti per il recupero delle corrette funzioni genitoriali in un contesto in cui vi sia un annichilimento dei ruoli educativi e normativi, e anche affettivi, che i genitori devono rivestire e saper correttamente svolgere. A tal fine, dal momento che l’ambito di intervento dei Servizi Sociali può assumere diversi contenuti, è assolutamente opportuno che siano dettagliati gli specifici compiti ad essi demandati e siano indicati i settori nei quali devono essere assunte le decisioni.

Cfr. Cassazione civile sez. I, 21 novembre 2023, n.32290

Rif. Leg. Artt. 330,333 c.c.; Art. 5-bis Legge 4 maggio 1983, n. 184 e ss.mm.ii.

Limitazioni della capacità genitoriale – Affido extrafamiliare – Dettaglio dei compiti demandati ai Servizi Sociali – Limitazione temporale affido ai Servizi Sociali.

La Corte d’Appello di Milano, nella circostanza, coglie l’occasione per motivare le ragioni e spiegare le funzioni dell’affidamento a terzi e in particolare dell’affidamento ai Servizi Sociali, scelta che viene compiuta ogniqualvolta il Giudice accerti l’incapacità dei genitori di esercitare correttamente la responsabilità genitoriale, affinché vengano predisposti i percorsi di sostegno alla genitorialità e intrapresi altresì gli interventi più opportuni nell’interesse del minore.

Considerate le precise suddivisioni di compiti e di interventi, risulta assolutamente necessaria la specificità del provvedimento, il quale deve indirizzare il Servizio affidatario a porre in essere tutti gli interventi utili a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al recupero delle funzioni genitoriali ritenute dal Giudice recuperabili.

Nella fattispecie, non risultando risolte le problematiche attitudinali di entrambi i genitori, la Corte d’Appello ritiene di confermare la limitazione della responsabilità genitoriale, pur accogliendo la richiesta di circoscrivere temporalmente la misura dell’affidamento ai Servizi Sociali, anche alla stregua di quanto disposto dall’art. 5-bis L. n. 184/1983.

autore: Fossati Cesare