inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Ulteriore Decreto Legge n.28 del 30 aprile 2020 che modifica la legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020

Con il decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020 l'esecutivo interviene nuovamente sul testo del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, modificando addirittura il testo come convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020

Venerdì, 1 Maggio 2020
Legislazione | Processo civile | covid-19
Gazzetta Ufficiale n.111 del 30.04.2020 Gazzetta Ufficiale n.111 del 30.04.2020
le modifiche apportate agli emendamenti della legge di conversione le modifiche apportate agli emendamenti della legge di conversione

Tra le novità, ulteriori modifiche all'art. 83 del DL 18 del 17.03.2020 e in particolare:

Comma 7 lettera f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 31 luglio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;

h-bis) lo svolgimento dell'attivita' degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.

7-bis. Salvo che il giudice disponga diversamente, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio-assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l'operatore specializzato, secondo le modalita' individuate dal responsabile del servizio socio-assistenziale e comunicate al giudice procedente. Nel caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto gli incontri sono sospesi.

autore: Fossati Cesare