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Contributo a una giustizia civile. Una prima lettura della legge delega Cartabia sul processo civile. Claudio Cecchella

Mercoledì, 29 Dicembre 2021
Riforma del processo civile | Processo civile
Cecchella. Contributo a una giustizia civile Cecchella. Contributo a una giustizia civile

1. Una riforma che incide ancora troppo sul rito e poco sulla diffusione delle tecnologie, sull’auto-responsabilità delle parti, sull’organizzazione dell’ufficio e sul numero dei giudici.

Il 9 gennaio del 2020 il Ministro della Giustizia dei primi due Governi (Conte) della XVIII legislatura propone al Senato un disegno di legge delega «per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie», che assume il numero S/1662. Nel giugno 2021, il Ministro della Giustizia del terzo Governo della legislatura (Draghi), Ministro Cartabia, in continuità «politica» con il disegno di legge citato, propone un emendamento, risultato del lavoro di una Commissione ministeriale, presieduta dal prof. Francesco P. Luiso, che, a una semplice lettura, ha il sapore di un drastico e sostanziale ripensamento del progetto originario, per le soluzioni adottate in relazione al processo di cognizione e per quelle suggerite al processo esecutivo, all’arbitrato e, infine, all’ordinamento e al processo della famiglia e dei minori, principi direttivi relativi a quest’ultima materia del tutto mancanti nel disegno di legge originario. Si tratta nella sostanza di un diverso progetto. La Commissione giustizia del Senato è intervenuta in maniera significativa sul testo governativo, dando origine a un disegno di legge delega molto modificato, approvato dall’aula nella seduta del 21 settembre 2021 e approvato dalla Camera dei Deputati il 4 novembre 2021. La legge delega interviene anche sulla disciplina delle vie alternative alla giurisdizione (mediazione e soprattutto negoziazione), come l’originario disegno, ma il tema non sarà oggetto del presente contributo. Alla luce dei principi costituzionali, contenuti negli artt. 24 e 111 Cost., la giurisdizione non può declinare la sua vocazione verso la tutela piena, irrinunciata e irrinunciabile dei diritti, senza concessioni reciproche, verso un’alternativa destinata a risolvere la controversia sui diritti attraverso transazione oppure con il coinvolgimento di altri interessi. Nessuno nega l’opportunità di favorire, anche ai sensi dell’art. 2 Cost., la via alternativa, ma la disciplina della mediazione e della negoziazione è del tutto irrilevante per le sorti future della giurisdizione civile (come lo è, per la via negoziale, la futura disciplina dei mezzi di giustizia in senso stretto)1 . In sostanza: è necessario trovare una soluzione alla giurisdizione e non pensare di sfuggirvi favorendo semplicemente l’alternativa mediata e negoziale.

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autore: Fossati Cesare