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La Camera dei Deputati ha approvato il ddl sul "Fine vita"

La Camera dei Deputati ha approvato il ddl sul “Fine vita”. 
La Camera ha approvato con 253 voti favorevoli, 117 contrari e un astenuto, il testo unificato delle proposte di legge in materia di morte volontaria medicalmente assistita.
Il testo specifica i requisiti, la forma della richiesta e le modalità per accedere alla morte volontaria medicalmente assistita.
Il medico, il personale sanitario e amministrativo e chiunque abbia agevolato il malato nell'esecuzione della procedura non è passibile di alcuna sanzione, posto che se ne esclude la punibilità.
E’ altresì disciplinata l'obiezione di coscienza del personale sanitario ed è prevista l'istituzione dei Comitati per la valutazione clinica presso le Aziende Sanitarie territoriali. Infatti, occorre che la richiesta passi al vaglio del medico e del Comitato per la valutazione clinica territorialmente competente che ha 30 giorni per esprimere il suo parere. Nel caso in cui la domanda non venga accolta, il richiedente ha 60 giorni di tempo per presentare un ricorso al magistrato. Il decesso per morte volontaria medicalmente assistita, è equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti di legge. 
L'accesso alla morte medicalmente assistita è possibile per chi:
  • abbia raggiunto la maggiore età al momento della richiesta;
  • sia capace di intendere e di volere e di prendere decisioni libere, attuali e consapevoli;
  • sia adeguatamente informata;
  • abbia precedentemente intrapreso un percorso di cure palliative al fine di alleviare il suo stato di sofferenza e le abbia esplicitamente rifiutate o volontariamente interrotte;
  • sia affetto da una patologia attestata, dal medico curante o dal medico specialista che la ha in cura, come irreversibile e a prognosi infausta oppure essere portatrice di una condizione clinica irreversibile che procuri sofferenze fisiche e psicologiche che il richiedente trova assolutamente intollerabili;
  • sia tenuta in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale, la cui interruzione provocherebbe il decesso del paziente.
Occorre, quanto alla richiesta, che questa sia attuale, informata, consapevole, libera, esplicita e aderente ai criteri già disciplinati dalla legge sulle disposizioni anticipate di trattamento e manifestata per iscritto, nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
Se le condizioni della persona non consentono il rispetto di queste forme, la richiesta può essere espressa e documentata con videoregistrazione o qualunque altro dispositivo idoneo che gli consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà, alla presenza di 2 testimoni.
Il testo che adesso dovrà passare al vaglio del Senato, tiene dunque conto delle indicazioni contenute nella sentenza del 2019 della Consulta con la quale si chiedeva al legislatore di colmare il vuoto normativo, dopo essersi pronunciata sul caso di Marco Cappato.
Il testo ora passa al Senato.
Valeria Cianciolo

Venerdì, 11 Marzo 2022
Notizie | Testamento biologico

autore: Cianciolo Valeria