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Semiinfermo di mente uccide il padre. Niente rito abbreviato - Corte Cost., sent. 6 ottobre 2022 n. 207

Non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale, come inserito dall’art. 1, comma 1, lettera a), della legge 12 aprile 2019, n. 33 (Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27 e 32 della Costituzione.

Il giudice rimettente incentra le sue censure essenzialmente sulla violazione dell’art. 3 Cost. e sulla disparità di trattamento che contrassegnerebbe la posizione del seminfermo di mente ai sensi dell’art. 89 cod. pen. (quale l’imputato nel giudizio a quo), rispetto all’imputato minorenne.
Per l’imputato minorenne l’accesso incondizionato al giudizio abbreviato deriva pur sempre da una condizione riferita alla pena astrattamente comminata, che non può essere quella perpetua, lo stesso non è a dirsi per l’imputato seminfermo di mente.

(Nel caso in esame, il figlio dichiarato semi infermo di mente in sede di incidente probatorio, aveva ucciso il padre.
La L. 12 aprile 2019, n. 33 prevede che il giudizio abbreviato non sia ammesso se l’imputazione si riferisce a un delitto punito con l’ergastolo, perché questa è la pena prevista per il reato contestato o perché la pena perpetua si profila per effetto di circostanze aggravanti.
Fin dalla sua entrata in vigore, i primi commentatori avevano palesato censure d’incostituzionalità per l’esclusione introdotta nel caso in cui chi avesse commesso un delitto punito con la pena dell’ergastolo fosse minorenne, dato che il giudizio abbreviato è consentito anche nel procedimento penale minorile (art. 25, d.P.R. n. 448/1988). (VC)
 

Omicidio aggravato – Morte del padre – Semiinfermo di mente – Rif. Leg. artt. 69, 89 e 98 cod. pen.; art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen.; legge 12 aprile 2019, n. 33 (Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo); artt. 3, 27 e 32 della Costituzione