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Il nuovo statuto in tema di curatore speciale, tutore e curatore del minore. Artt. 473-bis.7 e 473-bis.8 cpc, di Cesare Fossati

 

Art. 78 c.p.c.

Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza, e vi sono ragioni d'urgenza, può essere nominato all'incapace, alla persona giuridica o all'associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza.

Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto di interessi col rappresentante.

Art. 343 c.c.

Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore

Legge delega 26.11.2021 n.206

Decreto Legislativo 10.10.22 n. 149

art. 1

 

Codice di Procedura Civile

Libro II

Titolo IV bis

Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie

comma 30

All’articolo 78 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d’ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento: 1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell’altro; 2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell’articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184; 3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori; 4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.

In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato».

 

Comma 31

All’articolo 80 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d’ufficio, il giudice che procede»;

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire nel provvedimento di nomina, ovvero con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale.

Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto.

Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina”.

Art. 473-bis.8

(Curatore speciale del minore)

Il giudice provvede alla nomina del curatore speciale del minore, anche d’ufficio e a pena di nullità degli atti del procedimento:

a) nei casi in cui il pubblico ministero abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell’altro;

b) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi dell’articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;

c) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;

d) quando ne faccia richiesta il minore che abbia compiuto quattordici anni.

In ogni caso il giudice può nominare un curatore speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore. Il provvedimento di nomina del curatore deve essere succintamente motivato. Si applicano gli articoli 78, 79 e 80.

Al curatore speciale del minore il giudice può attribuire, con il provvedimento di nomina o con provvedimento non impugnabile adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto ai sensi dell’articolo 315-bis, terzo comma, del codice civile, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 473-bis.4.

Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti per la sua nomina.

Sabato, 4 Febbraio 2023
Riforma del processo civile | Processo civile | Procedimento civile minorile | Minori | Avvocato Sezione Ondif di Genova
Fossati - le nuove norme sul curatore e tutore Fossati - le nuove norme sul curatore e tutore

La funzione che nel nostro sistema assolve la figura del curatore speciale è quella di rappresentare gli interessi di un soggetto incapace di agire, che si trova in una situazione di conflitto d’interessi con il suo consueto rappresentante legale.

La rappresentan­za dell’incapace è attribuita dalla legge ai genitori (art. 320 c.c.) o al tutore (articoli 357 e 424 c.c.) oppure, nei casi di conflitto di interessi, al curatore speciale (art. 320 c.c.).

L’art. 78 c.p.c., tuttora in vigore nei suoi due primi commi, indica due ipotesi di nomina del curatore speciale:

  • Al primo comma si prevede la nomina del curatore speciale in via urgente e provviso­ria quando manca il rappresentante al soggetto incapace che deve eseguire un determinato atto o esercitare una determinata azione – rappresentante ad acta;
  • al secondo comma la nomina del curatore speciale è prevista per le ipotesi di conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato – rappresentante ad processum.

segue

autore: Fossati Cesare