Le nuove norme. La domanda introduttiva. Art. 473-bis.12 cpc, di Cesare Fossati
Legge delega 26.11.2021 n.206 |
Decreto Legislativo 10.10.22 n. 149 |
art. 1 |
CAPO II Del procedimento Sezione I Disposizioni comuni al giudizio di primo grado |
comma 23 lettera f) prevedere l’introduzione del giudizio con ricorso, redatto in modo sintetico, contenente: l’indicazione del giudice, le generalità e la residenza abituale del ricorrente, del resistente e dei figli comuni della coppia, minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3,della legge 5 febbraio 1992, n.104, ai quali il procedimento si riferisce; la determinazione dell’oggetto della domanda; l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; l’indicazione, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi; il deposito di copia dei provvedimenti eventualmente già adottati all’esito di uno dei procedimenti di cui alla lettera a); l’indicazione di procedimenti penali in cui una delle parti o il minorenne sia persona offesa; nelle ipotesi di domande di natura economica, il deposito di copia delle denunce dei redditi e di documentazione attestante le disponibilità mobiliari, immobiliari e finanziarie delle parti degli ultimi tre anni, disponendo le sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta; prevedere che con gli atti introduttivi le parti depositino altresì un piano genitoriale che illustri gli impegni e le attività quotidiane dei minori, relativamente alla scuola, al percorso educativo, alle eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e ricreative, alle frequentazioni parentali e amicali, ai luoghi abitualmente frequentati, alle vacanze normalmente godute; […] |
Art. 473-bis.12 (Forma della domanda) La domanda si propone con ricorso che contiene: a) l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta; b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell’attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono; c) il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all’indicazione della procura;
d) la determinazione dell’oggetto della domanda; e) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni; f) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.
Il ricorso deve altresì indicare l’esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. Ad esso è allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti. In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati: a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali; c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.
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Fossati - la domanda - art. 473-bis.12 cpc |
La forma scelta dal legislatore della riforma per la domanda introduttiva è quella del ricorso, già peraltro ipotesi tipica delle domande introduttive dei procedimenti di separazione e divorzio e in genere per i procedimenti per i quali era previsto il rito della camera di consiglio.
Sia per l’accentuazione nell’anticipazione dei presupposti della domanda, sia per il contingentamento dei tempi e delle forme processuali, il modello di riferimento più vicino è apparso essere quello del rito giuslavoristico.
Molti sono i requisiti di forma e contenuto che la norma pone a condizione della domanda che introduce il giudizio nei procedimenti afferenti alle persone, i minorenni e le famiglie.
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autore: Fossati Cesare
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