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Le nuove norme. La domanda introduttiva. Art. 473-bis.12 cpc, di Cesare Fossati

Legge delega 26.11.2021 n.206

Decreto Legislativo 10.10.22 n. 149

art. 1

CAPO II

Del procedimento

Sezione I

Disposizioni comuni al giudizio di primo grado

comma 23

lettera f)

prevedere l’introduzione del giudizio con ricorso, redatto in modo sintetico, contenente: l’indicazione del giudice, le generalità e la residenza abituale del ricorrente, del resistente e dei figli comuni della coppia, minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3,della legge 5 febbraio 1992, n.104, ai quali il procedimento si riferisce; la determinazione dell’oggetto della domanda; l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; l’indicazione, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi; il deposito di copia dei provvedimenti eventualmente già adottati all’esito di uno dei procedimenti di cui alla lettera a); l’indicazione di procedimenti penali in cui una delle parti o il minorenne sia persona offesa; nelle ipotesi di domande di natura economica, il deposito di copia delle denunce dei redditi e di documentazione attestante le disponibilità mobiliari, immobiliari e finanziarie delle parti degli ultimi tre anni, disponendo le sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta; prevedere che con gli atti introduttivi le parti depositino altresì un piano genitoriale che illustri gli impegni e le attività quotidiane dei minori, relativamente alla scuola, al percorso educativo, alle eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e ricreative, alle frequentazioni parentali e amicali, ai luoghi abitualmente frequentati, alle vacanze normalmente godute; […]

Art. 473-bis.12

(Forma della domanda)

La domanda si propone con ricorso che contiene:

a) l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta;

b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell’attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;

c) il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all’indicazione della procura;

 

d) la determinazione dell’oggetto della domanda;

e) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni;

f) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.

 

Il ricorso deve altresì indicare l’esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. Ad esso è allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.

In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati:

a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;

c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

 

Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.

 

Mercoledì, 15 Febbraio 2023
Riforma del processo civile | Processo civile Sezione Ondif di Genova
Fossati - la domanda - art. 473-bis.12 cpc Fossati - la domanda - art. 473-bis.12 cpc

La forma scelta dal legislatore della riforma per la domanda introduttiva è quella del ricorso, già peraltro ipotesi tipica delle domande introduttive dei procedimenti di separazione e divorzio e in genere per i procedimenti per i quali era previsto il rito della camera di consiglio.

Sia per l’accentuazione nell’anticipazione dei presupposti della domanda, sia per il contingentamento dei tempi e delle forme processuali, il modello di riferimento più vicino è apparso essere quello del rito giuslavoristico.

Molti sono i requisiti di forma e contenuto che la norma pone a condizione della domanda che introduce il giudizio nei procedimenti afferenti alle persone, i minorenni e le famiglie.

segue

autore: Fossati Cesare