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Decreto 8 febbraio 2023 n.16 - Istituzione in Cassazione dell'Ufficio delle questioni pregiudiziali

Con il decreto n. 16 dell’8 febbraio 2023 che qui si allega, si dà l’avvio ad una delle novità introdotte dalla Riforma Cartabia nel processo civile: l’istituzione dell’Ufficio delle questioni pregiudiziali (Uqp) presso la Suprema Corte.

Giovedì, 16 Febbraio 2023
Notizie | Processo civile
Decreto, 8 febbraio 2023 n. 16 - Istituzione in Cassazione dell'Ufficio delle questioni pregiudiziali Decreto, 8 febbraio 2023 n. 16 - Istituzione in Cassazione dell'Ufficio delle questioni pregiudiziali

Come è noto, l’articolo 363-bis del Cpc, rubricato «Rinvio pregiudiziale», prevede la possibilità per il giudice di merito di disporre con ordinanza e dopo aver sentito le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Suprema Corte per la soluzione di una questione esclusivamente di diritto.
Per comodità del lettore, si riporta in virgolettato, quanto si legge sul tema, a pag. 36 della Relazione del Massimario sulle novità normative della Riforma Cartabia (rinvenibile al seguente link: https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17513131/relazione-del-massimario-sulle-novita-normative-della-riform.html) : “Il primo comma dell’art. 363 bis c.p.c. elenca, poi, le caratteristiche che la questione di diritto deve avere, per l’utile accesso allo strumento in esame e segnatamente:
1) che la questione sia necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e che non sia stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;
2) che la questione presenti gravi difficoltà interpretative;
3) che sia suscettibile di porsi in numerosi giudizi.
Il secondo comma dell’articolo in esame descrive le caratteristiche dell’ordinanza di rimessione, prevedendo che la stessa debba essere motivata (analogamente a quelle con cui viene sollevata una questione di legittimità costituzionale) e, in particolare, con riferimento al requisito n. 2, si richiede che venga data indicazione delle diverse interpretazioni possibili.
Alla luce di tale specificazione, sembra potersi ritenere che la questione di diritto che presenta gravi difficoltà interpretative sia quella per la quale sono possibili diverse opzioni interpretative, tutte parimenti attendibili. Il deposito dell’ordinanza che dispone il rinvio pregiudiziale comporta, inoltre, la automatica sospensione del procedimento di merito, ma la disposizione fa salvo il compimento degli atti urgenti e dell’attività istruttoria non dipendente dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale.
Il terzo comma, poi, introduce una sorta di filtro delle ordinanze di rimessione da parte del Primo presidente della Corte di cassazione, il quale, ricevuti gli atti, entro il termine di novanta giorni, valuta la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma. In caso di valutazione positiva, assegna la questione alle sezioni unite o alla sezione semplice (secondo le ordinarie regole di riparto degli affari); mentre in caso di valutazione negativa, dichiara inammissibile la questione con decreto.
Tale meccanismo conferma che lo strumento non integra un mezzo di impugnazione e che, pertanto, non vi è un obbligo della Corte di provvedere.
La Relazione illustrativa precisa che, trattandosi di questioni rilevanti, si è previsto che la Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice, pronunci sempre in pubblica udienza con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con la facoltà per le parti di depositare brevi memorie, nei termini di cui all’art. 378 c.p.c.
Una volta superato il vaglio di ammissibilità, il procedimento si conclude con l’enunciazione del principio di diritto da parte della Corte, espressamente previsto come vincolante nel giudizio nell’ambito del quale è stata rimessa la questione. Qualora, poi, tale giudizio si estingua, l’ultimo comma dell’articolo in esame estende il vincolo del principio di diritto enunciato dalla Corte anche al nuovo processo instaurato tra le stesse parti, con la riproposizione della medesima domanda.”

autore: Cianciolo Valeria