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Dovere di leale collaborazione - Art. 473-bis.18 cpc, di Cesare Fossati

comma 23

lettera f)

prevedere l’introduzione del giudizio con ricorso, redatto in modo sintetico, contenente: l’indicazione del giudice, le generalità e la residenza abituale del ricorrente, del resistente e dei figli comuni della coppia, minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3,della legge 5 febbraio 1992, n.104, ai quali il procedimento si riferisce; la determinazione dell’oggetto della domanda; l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni; l’indicazione, a pena di decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi; il deposito di copia dei provvedimenti eventualmente già adottati all’esito di uno dei procedimenti di cui alla lettera a); l’indicazione di procedimenti penali in cui una delle parti o il minorenne sia persona offesa; nelle ipotesi di domande di natura economica, il deposito di copia delle denunce dei redditi e di documentazione attestante le disponibilità mobiliari, immobiliari e finanziarie delle parti degli ultimi tre anni, disponendo le sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o incompleta; prevedere che con gli atti introduttivi le parti depositino altresì un piano genitoriale che illustri gli impegni e le attività quotidiane dei minori, relativamente alla scuola, al percorso educativo, alle eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e ricreative, alle frequentazioni parentali e amicali, ai luoghi abitualmente frequentati, alle vacanze normalmente godute; […]

Art. 473-bis.18

(Dovere di leale collaborazione).

Il comportamento della parte che in ordine alle proprie condizioni economiche rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete è valutabile ai sensi del secondo comma dell’articolo 116, nonché ai sensi del primo comma dell’articolo 92 e dell’articolo 96.

Venerdì, 3 Marzo 2023
Riforma del processo civile | Processo civile Sezione Ondif di Genova
Fossati. Art. 473-bis.18 cpc Fossati. Art. 473-bis.18 cpc

La legge delega aveva preannunciato il generico intento di introdurre sanzioni per il mancato deposito agli atti del procedimento della documentazione reddituale, in presenza di domande di contenuto economico.

Nella traduzione del proposito dalla legge 206/2021 alle norme processuali la scelta – opportuna – è andata nel segno di prevedere conseguenze di carattere esclusivamente processuale: il giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti, è questo il richiamo all’art. 116 c.p.c., nonché, ai sensi del primo comma dell’articolo 92 e dell’articolo 96, ai fini del riparto delle spese di soccombenza ovvero di lite temeraria (responsabilità aggravata).


segue

autore: Fossati Cesare