Intervento volontario - art. 473-bis.20 cpc, di Cesare Fossati
Decreto Legislativo 10.10.22 n. 149 |
CAPO II Del procedimento Sezione I Disposizioni comuni al giudizio di primo grado |
Art. 473-bis.20 (Intervento volontario). L’intervento del terzo avviene con le modalità previste dall’articolo 473-bis.16. Il terzo non può intervenire oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, salvo che compaia volontariamente per l’integrazione necessaria del contraddittorio. |
Fossati - Art.473-bis.20 cpc - l'intervento |
L’intervento di terzi nell’ambito dei procedimenti afferenti agli affari di famiglia sino ad oggi è stato considerato elemento perturbatore, che mal si concilia con la riservatezza e delicatezza dei temi trattati in siffatte controversie, pertanto di assai difficile applicazione.
Esso è stato per lo più escluso per quanto concerne gli status familiari e i diritti personalissimi, come ad esempio la domanda di affidamento dei figli.
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autore: Fossati Cesare
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