Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti - Art. 473-bis.24 - di Michela Labriola
lett. u)“stabilire che i provvedimenti temporanei ed urgenti debbano contenere le modalità e i termini di prosecuzione del giudizio, che possano essere modificati o revocati dal giudice, anche relatore, nel corso del giudizio in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti istruttori, che mantengano la loro efficacia in caso di estinzione del processo e che siano disciplinate le forme di controllo dei provvedimenti emessi nel corso del giudizio; v) modificare l'articolo 178 del codice di procedura civile introducendo una disposizione in cui si preveda che, una volta istituito il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, l'ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e di affidamento dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio, che il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla lettura alla presenza delle parti oppure dalla ricezione della relativa notifica e che il collegio decide in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del reclamo” |
Art. 473-bis.24 (Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti)
Contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'articolo 473-bis.22 si può proporre reclamo con ricorso alla corte di appello. È altresì ammesso reclamo contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori. Il reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. Eventuali circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice di merito. Il collegio, assicurato il contraddittorio tra le parti, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso pronuncia ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato e provvede sulle spese. Ove indispensabile ai fini della decisione, può assumere sommarie informazioni. L'ordinanza è immediatamente esecutiva. Avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al secondo comma è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione” |
Art. 473-bis.24 cpc di Michela Labriola |
La prima stesura delle disposizioni sulla reclamabilità dei provvedimenti provvisori ed urgenti, con la Legge Delega n.206/2021 all’art. 1 Co. 23, non si palesava conforme alla soluzione delle criticità rilevate dalla prassi soprattutto nella giurisprudenza di merito.
Il D.lgs. 149/2022 nell‘art. 473-bis.24 Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti riporta, nel primo comma, la disciplina dettata dall’art. 708 c.p.c. ora abrogato, che aveva introdotto con L. 54/2006 la possibilità di reclamare i provvedimenti provvisori ed urgenti emessi dal Presidente a seguito dell’udienza di comparizione personale delle parti.
autore: Fossati Cesare
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