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Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti - Art. 473-bis.24 - di Michela Labriola

lett. u)“stabilire che i provvedimenti temporanei  ed  urgenti  debbano contenere le modalità e i termini di prosecuzione del giudizio,  che possano essere modificati o revocati dal giudice, anche relatore, nel corso del giudizio in presenza  di  fatti  sopravvenuti  o  di  nuovi accertamenti istruttori, che  mantengano la loro efficacia in caso  di estinzione  del  processo  e  che  siano  disciplinate  le  forme  di controllo dei provvedimenti emessi nel corso del giudizio; v) modificare l'articolo  178  del  codice  di  procedura  civile introducendo una disposizione  in  cui  si  preveda  che,  una  volta istituito il tribunale per le persone,  per  i  minorenni  e  per  le famiglie,  l'ordinanza  del  giudice   istruttore   in   materia   di separazione e di affidamento dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al collegio, che il reclamo  deve  essere  proposto nel termine perentorio di venti giorni dalla  lettura  alla  presenza delle parti oppure dalla ricezione della relativa notifica e  che  il collegio decide in  camera  di  consiglio  entro  trenta  giorni  dal deposito del reclamo”

Art. 473-bis.24

(Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti)

 

Contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'articolo 473-bis.22 si può proporre reclamo con ricorso alla corte di appello.

È altresì ammesso reclamo contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.

Il reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore.

Eventuali circostanze sopravvenute sono dedotte davanti al giudice di merito.

Il collegio, assicurato il contraddittorio tra le parti, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso pronuncia ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato e provvede sulle spese. Ove indispensabile ai fini della decisione, può assumere sommarie informazioni. L'ordinanza è immediatamente esecutiva.

Avverso i provvedimenti di reclamo pronunciati nei casi di cui al secondo comma è ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione”

Mercoledì, 22 Marzo 2023
Riforma del processo civile | Processo civile | Procedimento civile minorile Sezione Ondif di Bari
Art. 473-bis.24 cpc di Michela Labriola Art. 473-bis.24 cpc di Michela Labriola

La prima stesura delle disposizioni sulla reclamabilità dei provvedimenti provvisori ed urgenti, con la Legge Delega n.206/2021 all’art. 1 Co. 23, non si palesava conforme alla soluzione delle criticità rilevate dalla prassi soprattutto nella giurisprudenza di merito.

Il D.lgs. 149/2022 nell‘art. 473-bis.24 Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti riporta, nel primo comma, la disciplina dettata dall’art. 708 c.p.c. ora abrogato, che aveva introdotto con L. 54/2006 la possibilità di reclamare i provvedimenti provvisori ed urgenti emessi dal Presidente a seguito dell’udienza di comparizione personale delle parti.

 

segue


autore: Fossati Cesare