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Riconoscimento del figlio. La nomina di un curatore speciale è necessaria solo se il giudice lo ritenga opportuno - Cass. Civ., Sez. I, ord. 28 marzo 2023 n. 8762

Nel giudizio volto al riconoscimento del figlio minore di anni quattordici da parte del secondo genitore, nell'ipotesi di opposizione del primo che lo abbia già effettuato, occorre procedere ad un bilanciamento, il quale non può costituire il risultato di una valutazione astratta, ma deve procedersi ad un accertamento in concreto dell'interesse del minore nelle vicende che lo riguardano.
Nel procedimento disciplinato dall'art. 250 c.c., come novellato dall'art. 1 della I. n. 219 del 2012,  teso al riconoscimento del figlio che non abbia compiuto i quattordici anni, quest'ultimo non assume la qualità di parte, per cui la nomina di un curatore speciale è necessaria solo ove il giudice lo ritenga opportuno in considerazione del profilarsi, in concreto, di una situazione di conflitto di interessi.
 

Cognome – Riconoscimento del figlio - Curatore del minore – Mancata nomina – Conflitto di interessi – Non sussiste - Rif. Leg. artt. 250, 261 e 262 cod. civ.