Intervento dei Servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori - Art. 473-bis.27 c.p.c. , di Francesca Salami
ff) adottare, per i procedimenti di cui alla lettera a), puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari, in funzione di monitoraggio, controllo e accertamento, prevedendo che nelle relazioni redatte siano tenuti distinti con chiarezza i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e le valutazioni formulate dagli operatori, con diritto delle parti e dei loro difensori di avere visione di ogni relazione ed accertamento compiuto dai responsabili del servizio socio-assistenziale o sanitario, e, fermo restando il principio generale dell'interesse del minore a mantenere relazioni significative con i genitori, sia assicurato che nelle ipotesi di violenze di genere e domestiche tale intervento sia disposto solo in quanto specificamente diretto alla protezione della vittima e del minore e sia adeguatamente motivato, nonché' disciplinando presupposti e limiti dell'affidamento dei minorenni al servizio sociale; dettare disposizioni per individuare modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori, prevedendo che queste siano determinate dal giudice in apposita udienza in contraddittorio con le parti, salvo che sussista il concreto e attuale pericolo, desunto da circostanze specifiche ed oggettive, di sottrazione del minore o di altre condotte che potrebbero pregiudicare l'attuazione del provvedimento, che in caso di mancato accordo l'esecuzione avvenga sotto il controllo del giudice, anche con provvedimenti assunti nell'immediatezza, che nell'esecuzione sia sempre salvaguardato il preminente interesse alla salute psicofisica del minorenne e che l'uso della forza pubblica, sostenuto da adeguata e specifica motivazione, sia limitato ai soli casi in cui sia assolutamente indispensabile e sia posto in essere per il tramite di personale specializzato; | Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori. Quando dispone l'intervento dei servizi sociali o sanitari, il giudice indica in modo specifico l'attività ad essi demandata e fissa i termini entro cui i servizi sociali o sanitari devono depositare una relazione periodica sull'attività svolta, nonché quelli entro cui le parti possono depositare memorie. Nelle relazioni sono tenuti distinti i fatti accertati, ledichiarazioni rese dalle parti e dai terzi e le eventuali valutazioni formulate dagli operatori che, ove aventi oggetto profili di personalità delle parti, devono essere fondate su dati oggettivi e su metodologie e protocolli riconosciuti dalla comunità scientifica, da indicare nella relazione. Le parti possono prendere visione ed estrarre copia delle relazioni e di ogni accertamento compiuto dai responsabili del servizio sociale o sanitario incaricati, trasmessi all'autorità giudiziaria, salvo che la legge non disponga diversamente. |
Salami - art- 473-bis-27 cpc |
Con la previsione normativa di cui all’articolo 473 bis.27 c.p.c. si è voluto dare attuazione ad alcuni dei principi individuati dall’art. 1, comma 23, lett. ff) della legge delega 206/2021 con lo scopo di disciplinare la funzione dei Servizi Sociali o Sanitari nell’ambito di tutte quelle procedure giudiziarie che coinvolgono la tutela dei minori, e i loro diritti, ovvero in tutte le procedure di cui al titolo IV bis del codice di procedura civile.
La disposizione normativa non fa altro che recepire le buone prassi adottate fino ad oggi dalla giurisprudenza di merito nell’ambito dell’attività istruttoria condotta dai Giudici della famiglia, regolamentando quindi tutte quelle funzioni di monitoraggio, controllo e accertamento, già ritualmente attribuite agli Operatori del Servizio Sociale da parte dei Tribunale per i minorenni e anche da parte dei Tribunali Ordinari, soprattutto nei giudizi in cui emergono situazioni di grave disagio e conflitto familiare.
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