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Modificabilità dei provvedimenti - art. 473-bis.29 cpc, di Claudia Romanelli

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(…)

introdurre un unico rito per i procedimenti relativi alla modifica delle condizioni di separazione ai sensi dell’articolo 711 del codice di procedura civile, alla revisione delle condizioni di divorzio ai sensi dell’articolo 9 della legge1° dicembre 1970, n.898, e alla modifica delle condizioni relative ai figli di genitori non coniugati, strutturato mediante presentazione di istanza congiunta e successiva decisione da parte del tribunale, prevedendo la fissazione dell’udienza di comparizione personale delle parti nei soli casi di richiesta congiunta delle parti ovvero nelle ipotesi in cui il tribunale ravvisi la necessità di approfondimenti in merito alle condizioni proposte dalle parti;

 

(Modificabilità dei provvedimenti)

Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.

Giovedì, 30 Marzo 2023
Riforma del processo civile | Processo civile Sezione Ondif di Bari
Romanelli - art. 473-bis.29 cpc Romanelli - art. 473-bis.29 cpc

La norma di cui all’articolo 473-bis.29 c.p.c. risponde alla legge delega che all’articolo 1, comma 23, lett. hh invitava il legislatore ad “introdurre un unico rito per i procedimenti relativi alla modifica delle condizioni di separazione ai sensi dell’articolo 711 del codice di procedura civile, alla revisione delle condizioni di divorzio ai sensi dell’articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e alla modifica delle condizioni relative ai figli di genitori non coniugati,  …”

 Nel prevedere la necessità di introdurre un rito unitario anche per i giudizi di modifica e revisione, abbandonando il rito camerale, di fatto il legislatore conferma che le statuizioni finali possono sempre essere oggetto di modifiche e revisioni.


segue

autore: Fossati Cesare