L’appello in materia di famiglia - artt. 473-bis.30, 31, 32, di Germana Bertoli
art. 1 comma 23. lett. nn) predisporre autonoma regolamentazione per il giudizio di appello, per tutti i procedimenti di cui alla lettera a); |
Art. 473bis.30 (Forma dell’appello) L’appello si propone con ricorso, che deve contenere le indicazioni previste dall’articolo 342. |
Bertoli - artt. 473-bis.30, 31, 31 cpc |
L’art. 473-bis.30, c.p.c., indica quale forma dell’atto introduttivo dell’appello in materia di famiglia quella del ricorso, rimandando, però, alle indicazioni di cui all’art. 342 c.p.c, ossia a quanto previsto per l’appello ordinario. Dunque, il ricorso dovrà riportare: l’indicazione del capo della decisione di primo grado che viene impugnato; le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Con riguardo all’appello incidentale - che a pena di decadenza dovrà essere proposto nella stessa comparsa di risposta - il legislatore non ha dato indicazioni specifiche sul contenuto, ma non vi sono ragioni per ritenere che, con un richiamo implicito, anche per esso si debba fare riferimento a quanto previsto dall’art. 342 c.p.c.
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autore: Fossati Cesare
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