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La Negoziazione Assistita post riforma - art. 6 D.L. 132 2014, di Manuel Capretti

1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte puo' essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
1-bis. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte puo' essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalita' di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonche' per la disciplina delle modalita' di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni gia' determinate. Puo' altresi' essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni.

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Mercoledì, 5 Aprile 2023
Riforma del processo civile | ADR - Negoziazione Sezione Ondif di Fermo
Capretti - art. 6 D.L. 132 2014 Capretti - art. 6 D.L. 132 2014

La negoziazione assistita in materia familiare ha subito importanti modifiche - introdotte in prima battuta dalle disposizioni immediatamente vigenti della legge delega di riforma del processo civile - ulteriormente emendate, in seconda istanza, dal decreto legislativo attuativo che ha innovato, in modo organico, la disciplina processualcivilistica.

L'ampliamento dell'ambito di operatività di cui alla legge 206 del 2021

L'art.1, comma 35, lett. a), b), c) delle legge 206 del 2021 ha apprezzabilmente allargato il perimetro di applicabilità del presente strumento stragiudiziale, dapprima limitato alle soluzioni consensuali di separazione personale, nonché di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, oltre che alle rispettive modifiche delle condizioni originariamente stabilite.

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autore: Fossati Cesare