L’appello in materia di famiglia - artt. 473-bis.33, 34, 35 cpc, di Ilaria Pinzauti
art. 1 comma 23. lett. nn) predisporre autonoma regolamentazione per il giudizio di appello, per tutti i procedimenti di cui alla lettera a); |
Art. 473bis.33 (Intervento del pubblico ministero) Il pubblico ministero interviene in giudizio depositando le proprie conclusioni almeno dieci giorni prima dell’udienza. |
Pinzauti - artt. 473-bis.33, 34, 35 cpc |
Intervento del Pubblico Ministero
Art.473 bis.33
L’art.473 bis.32 prevede che l’appellato debba costituirsi almeno 30 giorni prima dell’udienza, che l’appellante possa depositare una memoria di replica 20 giorni prima dell’udienza e che l’appellato possa ulteriormente replicare entro 10 giorni prima dell’udienza.
Nel medesimo termine (10 giorni prima dell’udienza) il P.M. dovrà depositare le proprie conclusioni. Il P.M., verosimilmente, quindi, concluderà dopo aver letto l’appello, la comparsa di costituzione e risposta e la replica dell’appellante. Potrà aver letto le ulteriori repliche dell’appellato solo se questo abbia scelto di ri-replicare in termini ancor più brevi di quelli assegnati dalla norma.segue
autore: Fossati Cesare
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