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L’appello in materia di famiglia - artt. 473-bis.33, 34, 35 cpc, di Ilaria Pinzauti

art. 1 comma 23. lett. nn)

predisporre autonoma regolamentazione per il giudizio di appello, per tutti i procedimenti di cui alla lettera a);

Art. 473bis.33

(Intervento del pubblico ministero)

Il pubblico ministero interviene in giudizio depositando le proprie conclusioni almeno dieci giorni prima dell’udienza.

Mercoledì, 5 Aprile 2023
Riforma del processo civile | Processo civile Sezione Ondif di Prato
Pinzauti - artt. 473-bis.33, 34, 35 cpc Pinzauti - artt. 473-bis.33, 34, 35 cpc

Intervento del Pubblico Ministero

Art.473 bis.33

L’art.473 bis.32 prevede che l’appellato debba costituirsi almeno 30 giorni prima dell’udienza, che l’appellante possa depositare una memoria di replica 20 giorni prima dell’udienza e che l’appellato possa ulteriormente replicare entro 10 giorni prima dell’udienza. 

Nel medesimo termine (10 giorni prima dell’udienza) il P.M. dovrà depositare le proprie conclusioni. Il P.M., verosimilmente, quindi, concluderà dopo aver letto l’appello, la comparsa di costituzione e risposta e la replica dell’appellante. Potrà aver letto le ulteriori repliche dell’appellato solo se questo abbia scelto di ri-replicare in termini ancor più brevi di quelli assegnati dalla norma.


segue

autore: Fossati Cesare