L’amministrazione di sostegno si adatta duttilmente alla persona. Tribunale di Genova, 24 marzo 2023
In materia di misure di protezione l’interdizione deve essere considerata istituto con carattere residuale, di modo che vi è la necessità di valutare previamente la conformità dell’amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario, alla luce della sua peculiare flessibilità, della maggiore agilità della procedura.
Non costituisce condizione necessaria per l’applicazione della misura di protezione l’accettazione del sostegno da parte del beneficiario. (CF)
Interdizione – amministrazione di sostegno – opposizione - presupposti
Rif. Leg.: art. 414 c.c. – 712 cpc
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Nel caso di specie, ove la beneficiaria della misura dell’amministrazione di sostegno non collaborava con l’amministratore, era oppositiva rispetto agli interventi attuati e aveva mostrato mancanza di ponderazione nella scelta dele relazioni affettive, la Procura aveva avviato istanza di interdizione onde evitare il pericolo che la stessa potesse convolare a nozze.
Il Tribunale tuttavia rigetta la domanda, ritenendo sufficientemente protettiva la misura di protezione dell’amministrazione di sostegno e rilevando l’impossibilità oggettiva di convolare a nozze essendo l’interessata ancora sposata, seppur separata.
*Si ringrazia l’avv. Laura Provenzali, associata Ondif sezione genovese per la segnalazione del provvedimento
autore: Fossati Cesare
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